da Augusto-trambusto il lun mag 25, 2009 12:14 pm
C'è una legislazione PRECISA direi in tutti i comuni...non si va avanti col "secondo me...", "si ma...".
1. Gli orari di apertura e di chiusura sono scelti dall’esercente, nel rispetto del monte ore giornaliero minimo di apertura fissato in sei ore, delle fasce orarie di apertura di cui al successivo punto 2 e nella puntuale osservanza di quanto previsto dagli articoli 24 e 25 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
Detti orari possono essere modificati, con motivato provvedimento, a tutela dei cittadini contermini.
2. Ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, sono fissate due fasce orarie di apertura, al di fuori delle quali ogni esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è tenuto ad osservare la totale chiusura:
a) dalle ore 05,00 alle ore 01,00 del giorno successivo;
b) dalle ore 05,00 alle ore 03,00 del giorno successivo, previa sottoscrizione di accordi infraprocedimentali, di cui all’articolo 4 dell’Ordinanza Sindacale.
3. Ai titolari delle attività che usufruiscono della fascia oraria di cui al precedente punto 2, lett. a), è fatto obbligo, ai fini della vigilanza, di comunicare per iscritto allo Sportello del Cittadino del Quartiere competente per territorio, almeno quindici giorni prima della decorrenza, l’orario giornaliero prescelto ed inoltre di renderlo noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura dell’esercizio, mediante cartello vidimato nella parte esposta e chiaramente visibile dall’esterno.
4. Ai titolari delle attività che usufruiscono della fascia oraria di cui al punto 2, lett. b), è fatto obbligo, ai fini della vigilanza, di rendere noto al pubblico l’orario autorizzato, anche durante il periodo di chiusura dell’esercizio, mediante cartello vidimato nella parte esposta e chiaramente visibile dall’esterno.
5. Nel caso in cui, nel corso dell’anno solare, si intendano effettuare orari diversificati in relazione alla stagionalità o ad altri fattori, può essere effettuata
un’unica comunicazione, con le modalità di cui ai punti 3 e 4, indicando orari e relativi periodi di effettuazione, fatta salva la preventiva autorizzazione ad usufruire della fascia oraria dalle ore 05,00 alle ore 03,00.
6. Nel caso di attività miste, quali le attività di somministrazione svolte congiuntamente ad attività commerciali, l’obbligo di informazione di cui ai precedenti punti 3 e 4, è assolto mediante esposizione di un unico cartello orari, vidimato nella parte esposta e chiaramente visibile dall’esterno, semprechè l’orario prescelto sia compatibile con le rispettive norme di riferimento in materia.
7. L’orario di cui al punto 2, lett. a), può essere modificato previa effettuazione della comunicazione di cui al punto 3.
8. E’ obbligatorio osservare l’orario esposto nell’apposito cartello.
9. Gli esercizi di cui all’articolo 4, comma 5, lett. a) e c), della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, possono effettuare la somministrazione esclusivamente se svolta in concomitanza alle attività cui sono funzionalmente e logisticamente collegati.
La disciplina, i campi di applicazione e le sanzioni variano...
In ogni caso non è detto che sto sempre dalla parte del consumatore, perchè se effettivamente uno mi si presenta con tutta la famigliola al seguito alle 8.45, appena esntra gli faccio ben presente che in 10 minuti deve essere alla cassa a pagare, altrimenti non potrà concludere.