da menestrello99 il gio dic 22, 2011 11:11 pm
L'insulto via e-mail non costituisce reato
L’insulto fatto via e-mail non costituisce reato.
L’invio di un messaggio di posta elettronica contenente insulti non costituisce, secondo i giudici della Suprema Corte, una “molestia” sanzionabile ai sensi dell’art. 660 del codice penale, come invece avviene per l’insulto via sms o con il citofono. Il fatto non è previsto dalla legge come reato, è quanto sancito nella sentenza della Cassazione n. 24510 dello scorso 30 giugno, e la motivazione risiederebbe nel fatto che l’invio di un messaggio di posta elettronica non presuppone un’interazione diretta tra mittente e destinatario, né comporterebbe un’intrusione diretta del primo nella sfera del secondo; al contrario di quanto avviene invece con gli sms, le telefonate e le citofonate inopportune che, in quanto più aggressive, costituiscono molestie e sono per l’appunto sanzionabili.
Il fatto
Con la suddetta sentenza la Cassazione ha assolto un quarantunenne di Cassino, il quale era stato condannato ad una multa di 200 Euro per aver inviato, ad una sua conoscente, una e-mail oltraggiosa o meglio contenente “apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e della integrità personale e professionale” del suo convivente. Nella fattispecie descritta, infatti, non sarebbe ravvisabile una molestia ma piuttosto un’ingiuria, per la quale tuttavia non si è potuto procedere d’ufficio visto che la vittima non aveva sporto querela.
Considerazioni
Per il giudice di prima istanza la norma in questione – l’art. 660 del c.p. che testualmente prevede “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516”- andava interpretata estensivamente sino a ricomprendere tutte le possibilità di molestia attuate con i nuovi strumenti tecnologici.
Gli ermellini, invece, hanno cassato la decisione dei giudici di merito e annullato la precedente condanna, proprio perché frutto di un'interpretazione estensiva dell'articolo 660 del codice penale, il quale, stante il tenore letterale, individua solo nel telefono il mezzo elettronico attraverso cui viene posta in essere la molestia.
Ed invero sebbene la decisione della Suprema Corte possa sembrare al primo esame troppo restrittiva in realtà fonda le sue ragioni su distinzioni prettamente tecniche: “la posta elettronica utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, né costituisce applicazione della telefonia che consiste, invece, nella teletrasmissione, in modalità sincrona, di voci o di suoni”, la Corte osserva che “la modalità della comunicazione elettronica è asincrona dunque non c’è contemporaneità nello scambio mittente-destinatario. La comunicazione si perfeziona solo e quando il destinatario, connettendosi a sua volta all’elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio” ed ancora “l'azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (con la possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audio-visive) in una determinata locazione dalla memoria dell'elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario”.
In conclusione, interrogatasi la Cassazione sulla possibilità di equiparare «la molestia col mezzo del telefono all'invio di corrispondenza elettronica sgradita, che provochi turbamento o, quantomeno, fastidio», la risposta è stata negativa; le missive elettroniche, infatti, richiedono tecnicamente maggior tempo rispetto ad una telefonata o ad una citofonata per giungere al destinatario e non comportano un’interazione immediata tra mittente e destinatario, da qui il loro carattere meno turbativo della privacy e della quiete di chi le riceve!
Avv. Patrizia Zarriello
La comunicazione asincrona non richiede il collegamento contemporaneo degli interlocutori alla rete. I messaggi possono essere letti e scritti off-line e successivamente, previo collegamento, ricevuti e inviati. La comunicazione sincrona, invece, presuppone che due o più interlocutori siano collegati contemporaneamente.
Più precisamente (WIKIPEDIA):
* La CMC asincrona studia quelle forme di comunicazione mediata dal computer caratterizzate dal linguaggio testuale, scritto, uno ad uno, uno a molti, di carattere privato, semiprivato, pubblico, in assenza di vincoli spaziali e temporali fra gli interlocutori , come posta elettronica, i newsgroup e le mailing list.
* La CMC sincrona studia quelle forme di comunicazione mediata dal computer caratterizzate da un linguaggio simile a quello della comunicazione asincrona mediata dal computer, ma "in presenza" degli interlocutori (esempio video-conferenza).
Fonte: Wikipedia
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